Pdl Garagnani (difensore civico)

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato GARAGNANI

Modifica all’articolo 11 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il difensore civico comunale e provinciale

ONOREVOLI COLLEGHI! – Con la sostanziale soppressione della figura del difensore civico comunale, disposta per finalità di contenimento della spesa degli enti locali dall’articolo 2, comma 186, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si è di fatto indebolita ulteriormente la possibilità per i cittadini di rivolgersi ad un’autorità “terza” per reagire ad eventuali abusi della pubblica amministrazione e fare valere propri diritti comunque violati. È vero che ultimamente il difensore civico, nominato di fatto dalla maggioranza nel consiglio comunale o comunque pesantemente condizionato dalla medesima, svolgeva in molti casi il modesto ruolo di raccoglitore di reclami, ma è altrettanto vero che non di rado taluni problemi concernenti il rapporto fra la burocrazia comunale, la giunta e il cittadino hanno trovato positiva soluzione proprio grazie a questa figura. D’altronde, pur in un momento di indispensabile riduzione della spesa pubblica degli enti locali e di necessaria riduzione del loro personale, non è certo con l’abolizione del difensore medesimo che si attua un significativo risparmio.
La questione nodale, dalla quale occorre partire per affrontare questo tema, risiede nell’eccessivo potere che, per effetto della normativa vigente, concentrano in sé i sindaci e le giunte: un potere soverchiante al quale fa riscontro la debolezza spaventosa delle assemblee elettive e, in particolare, dei consigli comunali, ridotti al ruolo di semplici organi d’indirizzo, se non addirittura di mera ratifica di decisioni adottate spesso senza il loro concorso. Se si considera che un organo elettivo come il consiglio comunale non può nemmeno chiedere la revoca di un assessore senza mettere in crisi l’intera giunta, si ha un’idea della necessità di ripristinare forme di garanzia e tutela per i cittadini che evitino la necessità di portare qualsiasi disfunzione al giudizio della magistratura ordinaria o amministrativa.
In questo contesto, con la presente proposta di legge si prevede di ripristinare obbligatoriamente per tutti i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, in forma associata, per le unioni di comuni che superino tale limite, la figura del difensore civico, stabilendo altresì che questi sia eletto dal consiglio comunale, ovvero dall’organo assembleare nel caso di unione di comuni, con la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei consiglieri, così da favorire l’elezione di una figura veramente terza, in grado di farsi carico con obiettività dei reclami o delle proteste dei cittadini, segnalando con la necessaria autorevolezza eventuali abusi alle autorità locali o alla magistratura. L’intento è quello di rispondere in modo nuovo ad un’esigenza di chiarezza e democrazia che, al livello degli enti locali, sembra talvolta  pesantemente sottovalutata.
All’articolo 2 si prevede pertanto di abrogare la lettera a) del comma 186 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la lettera b) del comma 1-quater del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che vi ha apportato modificazioni.
L’articolo 1 della presente proposta di legge sostituisce i commi 1 e 2 dell’articolo 11 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che nell’attuale formulazione rimettono allo statuto comunale o provinciale la scelta circa l’istituzione del difensore civico. La nuova disciplina proposta prevede l’elezione del difensore civico da parte del consiglio provinciale o comunale, con la maggioranza qualificata dei quattro quindi dei componenti, rispettivamente per le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; nel caso di unioni di comuni aventi complessivamente popolazione superiore a tale limite, all’elezione provvede, con la stessa maggioranza, l’organo assembleare dell’unione stessa. Agli statuti della provincia, del comune o dell’unione di comuni spetterà disciplinare la durata nella carica, i casi di incompatibilità, le prerogative e i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 11 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:
“1. Nelle province, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nelle unioni di comuni aventi complessivamente popolazione superiore a 50.000 abitanti è istituito il difensore civico. Egli esercita compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione provinciale o comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. Il difensore civico è nominato dal consiglio provinciale o comunale o dall’organo assembleare dell’unione di comuni a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.
2. Lo statuto provinciale, comunale o dell’unione di comuni disciplina la durata nella carica, i casi di incompatibilità, le prerogative e i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio provinciale o comunale o con l’organo assembleare dell’unione”.

ART. 2.
1. Sono abrogati:
a) la lettera a) del comma 186 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
b) la lettera b) del comma 1-quater del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.