Nuova proposta di legge: ineleggibilità dei magistrati alle cariche di governo nazionale e locale

Magistrati e cariche pubblicheLa mia proposta di legge presentata stamattina alla Camera si riassume in un semplice concetto: il magistrato – così come non può farsi legislatore nel momento stesso in cui applica la legge – non può entrare nelle contese politiche aspirando a esprimere e rappresentare interessi di una parte o di un partito. Quindi, la proposta di legge sancisce il principio per cui il magistrato in servizio non può candidarsi a una carica elettiva né assumere una funzione di governo, nazionale o locale, se prima non abbia rinunziato definitivamente alla funzione giurisdizionale, e prevede che tra la cessazione dalle funzioni e la candidatura o l’assunzione dell’incarico di governo debba intercorrere un appropriato intervallo temporale.
L’una e l’altra disposizione sono volte ad evitare l’eventualità e il sospetto che il magistrato possa piegare gli atti della propria funzione al fine di captare favore o acquisire notorietà nella prospettiva di un’attività politica o di un impegno elettorale.
La previsione di un’incompatibilità successiva è specificata in un periodo di due anni, con una limitazione non eccessiva ma di durata sufficiente a segnare una cesura fra l’attività giudiziaria e il diretto impegno politico, temperando altresì conseguenze improprie di una pubblica fama eventualmente acquisita per atti compiuti quale magistrato.
Le misure proposte devono svolgere un’efficace azione preventiva e, nei casi in cui malauguratamente occorresse, dissuasiva, e soprattutto stabilire un netto discrimine, nelle coscienze prima ancora che nell’ordinamento positivo, tra due funzioni, entrambe fondamentali ma essenzialmente diverse e necessariamente separate, quali sono la rappresentanza degli interessi politici e l’esercizio della giurisdizione.
La proposta di legge è composta da quattro articoli rispettivamente all’art. 1 si prevede l’ineleggibilità dei magistrati al mandato parlamentare, all’art. 2 l’incompatibilità tra la funzione di magistrato e gli incarichi di governo, all’art. 3 ineleggibilità dei magistrati alle cariche di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale nonché l’incompatibilità con le cariche di assessore comunale e provinciale, infine all’art. 4i principi di ineleggibilità dei magistrati nelle elezioni regionali e di conseguenza l’incompatibilità a ricoprire cariche nel governo delle medesime.