Con riferimento all’introduzione – all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 – della lettera b-bis), nella parte in cui si prevede che “I Presidenti delle regioni – Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi.
impegna il Governo
a considerare la corretta imputazione degli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni di cui al richiamato articolo 4, comma 1, lettera b-bis), a valere sulle contabilità speciali, aperte presso la Tesoreria dello Stato ed intestate ai Presidenti delle regioni – Commissari delegati, in quanto destinate a finanziare tutti gli interventi previsti dal decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, così come stabilito dall’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto legge.